REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI E SANZIONI
REGOLAMENTO D'ISTITUTO
delibera del Collegio dei Docenti n. 19 del 15/12/2020
delibera del Consiglio di Istituto n. 84 del 16/12/2020
Titolo Primo – Norme generali di comportamento
Premessa
L’ Istituto Comprensivo Statale di Sant’Agata Bolognese, facendo propri i principi stabiliti nello “ Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria ” e successive modifiche ed integrazioni ( D.P.R. 24 giugno 1998 , n. 249 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) e richiamando i diritti e i doveri dello studente in esso enunciati, garantisce il pieno rispetto dei diritti del singolo e della collettività e, sulla base di una condivisa assunzione delle rispettive responsabilità e della chiarezza delle regole comuni, stabilisce le norme disciplinari da far rispettare.
All’interno del patto formativo concordato e allegato al presente regolamento (compresa l’integrazione introdotta per l’anno scolastico 2020/21, relativa all’emergenza sanitaria, causa Covid 19, ancora in atto), ciascun alunno si impegna a:
- frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio;
- rispettare il Capo d’Istituto, i docenti, tutto il personale della scuola e i compagni;
- mantenere un comportamento consono e ad usare un abbigliamento adeguati all’ambiente scolastico;
- non portare a scuola oggetti estranei all’uso scolastico o tali da creare distrazioni e/o pericolo personale o collettivo nelle ore di lezione. Qualora ciò avvenga, gli insegnanti ritireranno tali oggetti, informeranno la Dirigenza e li restituiranno soltanto ai genitori;
- essere responsabile dei propri libri e degli oggetti personali. La scuola non risponde di oggetti o denaro smarriti;
- tenere e lasciare in ordine gli ambienti scolastici e i relativi arredi. Ciascuna classe è responsabile dell’ordine e della pulizia dei muri e degli arredi della propria aula;
- impegnarsi a rispettare tutto quanto previsto e sottoscritto nel Patto di corresponsabilità educativa e sua integrazione (valente per e a partire dall’A.S. 2020/21)
- impegnarsi a utilizzare in modo adeguato la rete internet, quando se ne preveda l’impiego per la didattica curricolare o nei casi di attivazione di didattica a distanza in modalità sincrona e asincrona e, in generale, a fruire delle nuove tecnologie nei modi previsti e consentiti dal regolamento sul BYOD.
Titolo secondo - Delle sanzioni
Art.1
Le sanzioni disciplinari si ispirano a principi di gradualità, proporzionalità ed equità.
Art.2
Le sanzioni tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.
Art.3
La sanzione è opportunamente commisurata all’entità del danno prodotto e alla gravità del comportamento lesivo.
Art.4
Le sanzioni di maggior rilievo, potranno essere accompagnate da misure accessorie quali: attività di volontariato all’interno dell’Istituto, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di materiali, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche ecc.), che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola.
Art.5
In caso di atti dolosi o di configurazione di reato, oltre alla denuncia alle autorità competenti secondo la normativa vigente, la scuola potrà applicare ulteriori sanzioni disciplinari, volte comunque a realizzare finalità educative.
Art.6
Tenuto conto dei principi e dei criteri di cui agli articoli precedenti, si individuano le sanzioni riportate in tabella, che stabiliscono una uniformità di intervento, da parte del personale scolastico, in caso di violazioni del regolamento disciplinare, che non interferisce con la valutazione di ogni singolo caso lasciata all’operatore che rileva l’inadempienza, in grado di stabilire e contestualizzare la situazione in cui essa è maturata, considerando eventuali motivazioni per un attenuamento della sanzione, se ritenuto opportuno.
Allo stesso modo, la violazione delle norme comportamentali sotto elencate, soprattutto nei casi di maggiore gravità e di reiterazione dei fatti, saranno prioritariamente presi in considerazione, nei singoli Consigli di Classe, per considerare una valutazione del comportamento dell’alunno non meritevole della sufficienza.
Mancanze disciplinari |
Sanzioni |
Organo competente |
a) Mancanza ai doveri scolastici (consegne non portate a termine, mancanza di materiale scolastico…) Scorrettezze lievi (lieve ritardo in ingresso…) |
Ammonizione verbale o scritta sul registro elettronico, alla voce “Annotazioni”, a conoscenza anche della famiglia (a discrezione del docente) |
Docente |
b) Ritardi ricorrenti e/o non giustificati Negligenza abituale e reiterata, nonostante i precedenti interventi educativi |
Ammonizione verbale o scritta sul registro personale e/o di classe, con conseguente notifica alla famiglia e richiesta di accompagnamento |
Docente
Coordinatore di classe |
N.B. Per tutto l’anno scolastico 2020/21 o comunque fino a diversa disposizione, qualsiasi tipologia di assenza dovrà essere necessariamente giustificata il giorno di rientro a scuola, condizione non derogabile per riammettere l’alunno. In caso contrario, verrà chiesto al genitore di recarsi a scuola e produrre motivata giustificazione, prima di consentire l’ingresso in aula dell’alunno. |
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c) Utilizzo di cellulari o altri dispositivi elettronici, non autorizzato dal docente e non rientrante in un percorso didattico |
Nota disciplinare sul Registro Elettronico, ritiro del dispositivo e restituzione dello stesso a un genitore, precedentemente avvertito, al termine delle lezioni |
Docente
Coordinatore di classe |
d) Atteggiamenti irriguardosi, offensivi, violenti nei confronti dei compagni o del personale scolastico anche attraverso strumenti telematici (cyberbullismo) Azioni che mettono a rischio l'incolumità degli altri Danneggiamento degli ambienti, dell'arredo e del materiale scolastico |
Temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (sospensione) da 1 a 5 giorni, eventualmente commutabile e/o integrabile in attività di carattere educativo-sociale da svolgersi nell'ambito della comunità scolastica Riparazione economica del danno |
Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico, con redazione di verbale che annoti puntualmente l’evento accaduto, le ragioni dell’alunno e la sanzione decisa, con annesse motivazioni |
e) Recidiva dei comportamenti già indicati e precedentemente sanzionati, senza esiti positivi sul comportamento dell’alunno. Comportamenti che offendono gravemente la comunità scolastica e i suoi componenti per minacce, oltraggio, furto, danneggiamento doloso e per colpa grave delle attrezzature scolastiche e delle attrezzature di sicurezza |
Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni |
Consiglio di Classe presieduto dal Dirigente Scolastico, con redazione di verbale che annoti puntualmente l’evento accaduto, le ragioni dell’alunno e la sanzione decisa, con annesse motivazioni |
f) Comportamenti che violino la dignità ed il rispetto della persona umana (minacce, percosse, ingiurie) Sottrazione di oggetti e valori Comportamenti che determinino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (allagamenti, incendi, ecc.…) |
Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni |
Consiglio d'Istituto, a seguito di verifica dell’accaduto da parte dell’istituzione scolastica, con redazione di verbale che annoti puntualmente l’evento accaduto e la sanzione decisa, con annesse motivazioni |
g) Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (nei casi meno gravi) con eventuale esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo (nei casi configurabili come reati) |
Recidiva dei predetti comportamenti Situazioni di maggior gravità rispetto a quelle precedentemente descritte Casi in cui non siano esperibili interventi per il reinserimento dello studente |
Consiglio d'Istituto (previa verifica da parte dell’istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi). Deve essere redatto un verbale secondo le indicazioni di cui sopra con esclusione della possibilità di conversione della sanzione irrogata |
N.B. A integrazione di quanto riportato in tabella e in riferimento alla situazione contingente di emergenza sanitaria, si precisa che, per tutto l’anno scolastico 2020/21 o comunque fino a diversa disposizione, il mancato rispetto, reiterato, consapevole e/o provocatorio, del regolamento scolastico nelle norme applicative dei DPCM governativi (rispetto della distanza di sicurezza, igienizzazione delle mani, utilizzo corretto della mascherina…), prospettando violazioni che sarebbero di pregiudizio per la salute della comunità scolastica tutta, potrebbe portare all’allontanamento dall’aula di lezione, con richiesta alla famiglia di prelevare l’alunno e successivo reintegro solamente a partire dalla giornata successiva e a seguito di intervento educativo, in osservanza di quanto sottoscritto nell’integrazione al Patto di Corresponsabilità Educativa. Tale provvedimento, deciso dal docente di classe e condiviso con il referente Covid di plesso (organi competenti in merito e nell’immediato), non è sostitutivo, bensì integrativo, di quelli precedentemente elencati. La gravità dell’infrazione, pertanto, verrà successivamente valutata dagli organi competenti preposti, che eleveranno l’adeguata e prevista sanzione, secondo quanto riportato in tabella.
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Art. 7
La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l’irrogazione ( art. 3 legge241/90).
Il procedimento disciplinare iniziato segue il suo iter fino a conclusione anche nel caso di cambiamento di scuola, previo opportuno accordo tra organi competenti dei due istituti.
Art.8
Per infrazioni gravi, che comportino l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai cinque giorni, non sostituiti con sospensione con obbligo di frequenza, il Consiglio di Classe stabilisce le modalità volte a garantire che lo studente non subisca pregiudizio a causa dell’interruzione temporanea degli studi.
Gli studenti, con il coinvolgimento della famiglia, hanno in ogni caso l’obbligo di seguire il piano di recupero predisposto dal Consiglio di Classe.
Titolo terzo - Degli organi competenti
Art.9
Ciascun insegnante è competente per le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) dell’art6 (richiamo verbale e scritto).
Art.10
Il richiamo verbale è di competenza anche del personale A.T.A., che ne riferisce al coordinatore di classe che provvede alla sua annotazione e alle eventuali successive comunicazioni.
Art.11
Il Consiglio di classe decide sulle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola fino a 15giorni.
Art.12
Il Consiglio di istituto, sentito il Consiglio di classe è competente per le tutte le sanzioni di cui ai punti f) e g) dell’art.6 (allontanamento dello studente da scuola oltre i 15giorni; allontanamento dello studente fino alla fine dell’anno scolastico; eventuale esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame conclusivo del corso di studi).
Art.13
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esami sono inflitte dalla commissione esaminatrice.
Titolo quarto - Delle procedure
Art.14
Sanzione per richiamo verbale. La contestazione viene annotata sul registro di classe con la dizione
“richiamo verbale”. Ne viene informato l’insegnante coordinatore, che si attiva di conseguenza.
Art.15
Sanzione per richiamo scritto. Il docente contesta allo studente la violazione. Lo studente espone le proprie considerazioni e giustificazioni. All’esito delle stesse, il docente può impartire il richiamo scritto che viene registrato sul diario di classe, corredato, eventualmente, delle osservazioni dello studente. Il registro di classe viene immediatamente inviato al Dirigente scolastico, o comunque all’Ufficio di Presidenza, che provvede ad informare la famiglia. Avverso il richiamo scritto è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia d’Istituto entro quindici giorni.
Art.16
Sanzioni per sospensione. Su proposta di uno o più docenti, o del Dirigente scolastico, si riunisce, entro 5 giorni, l’organo competente (Consiglio di classe o Consiglio d’Istituto) per redigere le contestazioni di violazione del Regolamento di Disciplina.
Le contestazioni vengono immediatamente notificate per iscritto all’alunno e alla famiglia. Nella notifica si indica la data di riunione dell’organo competente (Consiglio di classe o Consiglio d’Istituto) per la delibera intorno alla sanzione. In quella occasione, l’organo competente , sentite le giustificazioni dello studente e della famiglia, può deliberare la comminazione della sanzione disciplinare della sospensione. Questa viene notificata al più presto per iscritto all’interessato e alla famiglia.
Entro quindici giorni dalla notifica è ammesso ricorso da parte della famiglia dell’interessato all’Organo di Garanzia, che decide nei successivi dieci giorni.
Art.17
Il C.di I. o il C.diC., in caso di urgenza motivata, può procedere all’irrogazione della sanzione disciplinare, anche in pendenza del procedimento di impugnazione.
Art.18
Nelle votazioni relative alle decisioni disciplinari non è consentita l’astensione.
Titolo quinto – Dell’Organo di Garanzia
Art.19
Contro le sanzioni disciplinari anzi dette è ammesso ricorso da parte della famiglia dell’interessato ad un apposito organo di garanzia interno all’istituto, composto da un docente designato dal C.di I., due rappresentanti eletti dai genitori e il Dirigente scolastico che lo presiede.
Qualora l’organo non decida entro il termine di cui all’art17, la sanzione è confermata.
Il componente docente viene votato nella prima seduta di insediamento del C.diI.; quello dei genitori con apposite elezioni.
Occorre procedere alla sostituzione dei membri della commissione con i supplenti nei seguenti casi:
- c) il genitore eletto sia genitore dello studente sottoposto a sanzione;
- d) il docente sia lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione o abbia fatto parte dell’organo che ha irrogato la sanzione.
Per nominare il docente o il genitore supplente si provvederà alla surroga attingendo alla lista dei candidati non eletti partendo da quello che abbia ottenuto più voti e i caso di parità di voti, il più anziano. In alternativa l’elezione può riguardare originariamente per entrambe le componenti sia i membri ordinari che i membri supplenti destinati a subentrare in caso di incompatibilità.
Art.20
L’ Organo di Garanzia con proprio regolamento disciplina le norme del suo funzionamento (quorum costitutivo e quorum deliberativo in prima e seconda seduta; facoltà di astensione) ed individua il segretario verbalizzante.
Art.21
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249, come modificato dal DPR.235/2007 e in merito all’applicazione del presente regolamento.
Titolo sesto - Norme finali
Art.22
Le presenti norme fanno parte integrante del regolamento interno e della Carta dei Servizi della scuola.
Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio d’Istituto, anche su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e comunque sentito il parere del Collegio dei Docenti.
Art.23
Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del regolamento interno e alla Carta dei servizi della scuola, gli studenti e i genitori sono informati all’atto dell’iscrizione in forma chiara, efficace e completa. All’atto dell’iscrizione è richiesta agli studenti e ai genitori la sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità di cui all’art.5 bis dello Statuto degli studenti DPR 249/98 mod.dal DPR 235/07.
ALLEGATO AL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA:
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA'