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REGOLAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI

REGOLAMENTO COLLEGIO DEI DOCENTI

Attualmente la composizione del collegio dei docenti, le relative competenze e il funzionamento sono regolati dagli art.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del T.U.

Si ricorda che il collegio dei docenti:

-   delibera il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che può prevedere attività aggiuntive e le sue eventuali modifiche in corsod’anno,necessarie per far fronte a nuove esigenze;

-   delibera il piano annuale delle attività di aggiornamento;

-  propone modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti sulle quali delibererà il consiglio d’istituto;

-  ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o istituto, nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente;

-   elabora il piano triennale dell’offertaformativa (PTOF);

-   formula proposte su formazione e assegnazione delle classi e sull’orario;

-   valuta periodicamente l’andamento dell’azione didattica;

-   programma e attua iniziative per il sostegno;

-   esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni;

-   programma attività di sostegno o di integrazione a favore di alunni stranieri;

-   adotta i libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o diclasse;

-   elegge due rappresentanti, all’interno dello stesso Collegio, per il Comitato di Valutazione dei docenti;

-   esprime parere obbligatorio sulla sospensione cautelare dei docenti da parte del capo d’istituto;

-   approva, per gli aspetti didattici, l’istituzione di reti di scuole;

-   si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico,dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

 

  1.    COMPOSIZIONE DELCOLLEGIO

Il collegio è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nell’istituto. Il preside è tenuto a comunicare il numero dei docenti facenti parte del collegio, in servizio nell’Istituto. Determinato il numero dei docentisi passa alla verifica da parte del Dirigente del quorum richiesto per la costituzione valida dell’adunanza.

 

  1.    INSEDIAMENTO DEL COLLEGIO

Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e deve essere messo nelle condizioni di poter assolvere a tutte le proprie funzioni senza limiti precostituiti da delibere approvate precedentemente il proprio insediamento.

 

  1.    VALIDA COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Per la validità dell’adunanza del collegio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in servizio (art.28 D.P.R. 31 maggio 1976 e successive modifiche).

 

  1.    PRESIDENZA DEL COLLEGIO

Il collegio è presieduto dal capo d’istituto o dal docente da lui nominato fra i suoi collaboratori. Funge da segretario, a turno, uno dei collaboratori del capo d’istituto.

 

  1.    DIREZIONE DELLA DISCUSSIONE

La direzione della discussione appartiene al Presidente del Collegio il quale mantiene l’ordine regolamentando gli interventi e proclamando il risultato delle votazioni.

 

  1.    VALIDITA’ DELLE DELIBERAZIONI

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel computo dei voti validamente espressi non si calcolano gli astenuti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone. Non è ammesso voto per delega. Chiunque può, nel momento della votazione, chiedere la verifica del numero legale dei presenti ai fini della validità della votazione.

Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se c’è chi la richieda prima della proclamazione. A richiesta del presidente o di almeno 5 componenti del collegio, si procede per appello nominale.

Il risultato della votazione è proclamato dal presidente.

 

  1.    SEDUTE DEL COLLEGIO

Il collegio si riunisce in maniera ordinaria almeno una volta ogni quadrimestre e comunquene i limiti del regolamento delle 20 ore e in riunione straordinaria nei seguenti casi:

-   ogni qualvolta il Dirigente ne ravvisi la  necessità;

-   quando due terzi dei componenti  ne faccia richiesta.

Le riunioni di solito hanno luogo durante l’orario di servizio, in ore non coincidenti con l’orario di lezione e possibilmente in giorni approvati dal collegio stesso, a maggioranza, a inizio anno scolastico. Vi si trattano gli argomenti all’ordine del giorno.

La durata massima è fissata di norma in tre ore; può eccezionalmente essere prorogata per esaurire il punto dell’ordine del giorno in discussione.

Il presidente o chi per esso apre e chiude le sedute del collegio. La riunione ha inizio con la lettura e la relativa approvazione del verbale della precedente seduta.

 

  1.    CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO

La convocazione ordinaria è fatta con l’affissione all’albo dell’o.d.g. da effettuarsi, di regola, almeno cinque giorni prima della seduta con avviso contemporaneo agli albi dei tre plessi, permettendo a tutti gli interessati di avere la piena conoscenza della convocazione. Il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta.

L’ordine del giorno deve essere chiaro e ogni punto deve essere indicato in maniera esatta.

Si può aggiungere , in via eccezionale, uno o più punti all’o.d.g. 24 ore prima del collegio o al collegio stesso; una persona, a nome di alcuni docenti, può chiedere l’aggiunta e,nel caso in cui tutti i componenti siano presenti alla seduta e acconsentano a maggioranza sarà possibile discutere argomenti non previsti all’o.d.g dopo l’ultimo punto.

Si può, inoltre,rinviare la discussione di un determinato punto al collegio successivo: la maggioranza può chiedere la questione sospensiva, motivandola, prima che inizi la fase di discussione. Si passa alla votazione e si approva a maggioranza.

 

  1.    CALENDARIO PUBBLICO DELLE RIUNIONE ORDINARIE E STRAORDINARIE

La convocazione del collegio può essere fatta in via ordinaria e straordinaria:i n via ordinaria nei giorni stabilitidal calendario reso pubblico nel mese di ottobre;in via straordinaria nei casi citati al punto7.

 

  1.     VERBALE DELLA  RIUNIONE

Il verbale di ogni riunione è trascritto in un libro da conservarsi in archivio a pagine numerate e firmate dal capo d’istituto. In caso di controversie è bene ricordare che le decisioni e le eventuali responsabilità ad esse connesse competono alle persone presenti all’assemblea che abbiano approvato le proposte e non a chi lo presiede, pertanto sarebbe opportuno far verbalizzare i voti contrari, le astensioni o dichiarazioni dei singoli per evitare corresponsabilità.

Il verbale viene sottoscritto dal capo d’istituto e dal segretario ed è approvato dal collegio nella stessa adunanza o all’aprirsi di quella immediatamente successiva. (Art.35 cit.R.D.)

 

  1.     ASSISTENZA E INTERVENTO DI ESTRANEI AL COLLEGIO

Le sedute del collegio sono, di regola, riservate ai suoimembri. I componenti della comunità scolastica possono però far pervenire pareri o suggerimenti scritti e firmati limitatamente alle materie all’o.d.g.

I componenti non docenti del consiglio di Istituto possono essere sentiti su materie all’o.d.g.su proposta di un componente del collegio, previa approvazione del collegio stesso con la maggioranza stabilita all’art.3.

Il collegio può invitare, con analoga procedura, persone interessate alle sue decisioni ad esporre e a chiarire problemi sui quali il collegio deve discutere e deliberare.

Le persone interessate limitano la loro presenza in collegio all’esposizione delle loro ragioni e quindi lasciano l’assemblea.

 

  1.     DISCUSSIONE

I componenti del collegio che intendono parlare in una discussione esprimeranno la loro volontà per alzata di mano. Sarà cura del segretario stilare, al momento della discussione, un ordine di interventi nel caso in cui più membri  abbiano espresso tale volontà.

Gli interventi dei docenti dovranno essere brevi, concisi e chiari salvo casi eccezionali. Non è possibile interrompere il discorso di chi sta parlando.

 

  1.     COMMISSIONI PERMANENTI,TEMPORANEE E GRUPPI DI LAVORO.

Il collegio dei docenti può articolarsi in commissioni e/o gruppi di lavoro.

In ogni momento possono essere istituite commissioni consultive temporanee per lo studio di determinati problemi di competenza del collegio.

Sia le commissioni permanenti che quelle temporanee hanno funzione preparatoria delle deliberazioni che però spettano esclusivamente al collegio.

Per esigenze particolari(acquisti,sperimentazione ecc.)possono essere istituiti gruppi di lavoro.

Le commissioni o i gruppi di lavoro, in sede di collegio con uno o più relatori, possono esprimere argomenti trattati per approfondire o chiarificare un agomento previsto all’o.d.g.