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REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Art. 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente regolamento disciplina le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle sedute del Consiglio d’Istituto. Se nel corso delle sedute si presentassero fatti specie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio d’Istituto.

 

Art.2 - I COMPONENTI IL CONSIGLIO DIISTITUTO

a)   Consiglieri - Il Consiglio d’Istituto delle istituzioni comprensive di scuola materna, elementari e scuola secondaria di primo grado con oltre 500 alunni è così composto: dalle rappresentanze elette del personale insegnante (n. 8), del personale non insegnante (n.2), dei genitori (n. 8) e dal Dirigente Scolastico, per un totale di 19 consiglieri.

I consiglieri, eleggono, nella prima seduta del Consiglio d’Istituto, convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, il Presidente, il Vicepresidente e la Giunta Esecutiva. I membri del Consiglio hanno il diritto- dovere di partecipare a tutte le sedute. In caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante comunicazione scritta o verbale motivata inviata alla Segreteria dell’Istituto. I membri del Consiglio, se delegati dal presidente e se ne viene richiesta la partecipazionepossono rappresentare il Consiglio d’Istituto nelle assemblee dei genitori, dei docenti e dei non docenti.

 

b)   Presidente - Il presidente del Consiglio d’Istituto è un membro eletto tra i rappresentanti dei genitori. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto o per acclamazione. Nel primo caso, risulta eletto presidente il genitore che ha ottenuto la maggioranza dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal vicepresidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere più anziano. Il presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della Scuola e la sollecita realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare: stabilisce i punti all’ordine del giorno come indicato all’art. 8, convoca e presiede le riunioni del Consiglio; adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; affida le funzioni di segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso; autentica,con la propria firma, i verbali delle sedute redatti dal segretario.

 

c)   Vicepresidente - Il vicepresidente è un membro eletto tra i rappresentanti dei genitori con procedura analoga a quella del presidente, coadiuva e sostituisce a tutti gli effetti il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

 

d)   Commissioni- Il Consiglio ai fini di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all'articolo 6 D.P.R.n.416 può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo ed importanza, commissioni di studio. Tali commissioni non possono avere tuttavia alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Le commissioni di studio, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti della materia.

 

Art. 3 - GIUNTA ESECUTIVA

a)   Composizione e convocazione - Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva composta di un docente,due genitori, un non docente. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche le funzioni di segretario della Giunta stessa. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico

b)   La convocazione deve portare l'indicazione dell'ordine del giorno. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della Giunta entro 5 giorni dalla seduta. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti i componenti in numero corrispondente alla metà + uno di quelli in carica.

b)   Compiti della Giunta – La Giunta predispone il Programma Annuale, le sue variazioni ed il Conto Consuntivo; prepara i lavori del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto.

 

c)   Esecuzione delle delibere - Alla Giunta Esecutiva spetta la definizione, previo accordo con il Consiglio di Istitutodei tempi e dei modi di esecuzione delle delibere adottate dallo stesso.

 

Art. 4 - DURATA INCARICA

Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anniscolastici. I membri che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità vengono sostituti, se possibile, dai primi dei non eletti delle rispettive liste.

Art. 5 -COMPETENZE

Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli d’Intersezione, d’Interclasse e di Classe, ha potere deliberante, suproposta della Giunta, nelle seguenti materie:

  1.    adozione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell'Istituto e definizione dei criteri per la sua formulazione;
  2.    adozione del regolamento interno dell'Istituto;
  3.    adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
  4.    criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e ai viaggi di istruzione;
  5.    promozione di contatti con altri istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienzee di intraprendere iniziative di collaborazione;
  6.    partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
  7. elezione del docente e dei due rappresentanti dei genitori che vanno a completare il Comitato di Valutazione (per la sola valorizzazione del merito e non per il superamento dell’anno di prova per docenti neo immessi in ruolo)
  8.    forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto.

 

Il Consiglio d’Istituto, altresì, indica i criteri generali relativi:

 

  1.    -alla formazione delle classi,all'adattamento dell'orario delle lezionie delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali;
  2.    -al coordinamento organizzativo dei Consigli d’Intersezione, d’Interclasse e di Classe.

 

Il Consiglio di Istituto, può,inoltre:

 

  1.    -esprimere parere sull'andamento generale,didattico ed amministrativo dell'Istituto;
  2.    -esprimere al Collegio dei Docenti pareri in ordine ai progetti di sperimentazione metodologico didattica che richiedono l'utilizzo straordinario di risorse dell'Amministrazione Scolastica;
  3.    -proporre al M.I.U.R. progetti di sperimentazione intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture.

 

Art. 6 - ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

Il Consiglio d’Istituto,secondo il regolamento contabile D.M.n°129/2018, delibera il Programma Annuale, le eventuali variazioni ed il Conto Consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto.

 

Il Consiglio d’Istituto delibera inordine:

1. alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;

2. alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;

3. all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

4. ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione delbene;

5. all'adesione a reti di scuole e consorzi;

6. all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;

7. alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;

8. all'acquisto di immobili.

 

Al Consiglio d’Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:

  1.    contratti di sponsorizzazione;
  2.    contratti di locazione di immobili;
  3.    utilizzazione di locali,beni o siti informatici,appartenenti alla istituzione scolastica,da parte di soggetti terzi;
  4.    convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
  5.    alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
  6.    acquisto ed alienazione di titoli diStato;
  7.    contrattidi prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
  8.    partecipazione a progetti internazionali.

 

Art. 7 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno tre volte all’anno per le deliberazioni relative al Programma Annuale, le sue variazioni ed il Conto Consuntivo. Il Consiglio deve essere convocato anche su richiesta della Giunta Esecutiva; e nel caso ne faccia richiesta scritta uno o più componenti il Consiglio stesso. La convocazione deve avvenire, in ogni caso, entro 10 gg. dalla data della richiesta. La convocazione del Consiglio deve essere portata a conoscenza dei componenti, per iscritto o via e-mail, almeno cinque giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno, accompagnata possibilmente da materiale esplicativo degli argomenti.

La formalizzazione tempestiva degli inviti ed avvisi ai membri del presente Consiglio, anche a mezzo posta elettronica, da parte della Dirigenza, relativi alle riunioni ed assemblee indette dagli enti locali ed enti e soggetti in generale per argomenti di discussione che ineriscono materie di interesse per l’ ICS di Sant’Agata Bolognese.

 

Art. 8 - FORMAZIONE DELL'ORDINE DELGIORNO

L'ordine del giorno è formulato dal Presidente e conterrà gli argomenti proposti dalla Giunta oltre a quelli da lui stesso individuati o segnalategli da singoli consiglieri sempre nell’ambito delle competenze del Consiglio. Eventuali argomenti non all'ordine del giorno, verranno discussi al punto “Varie ed eventuali”, ma non potrà essere effettuata alcuna deliberazione.

 

Art. 9 - LE SEDUTE

a)   Sede di riunione ed orario - Il Consiglio si riunisce normalmente nei locali dell'Istituto. Le riunioni avranno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Il rispetto dell’orario è d’obbligo; il consigliere ritardatario per giustificato motivo inderogabile è ammesso con diritto di voto fino ad un ritardo massimo di 45 minuti dall’orario di convocazione. Oltre tale orario è ammessa la presenza, ma senza diritto di voto.

b)   Pubblicità-delle sedute. Possono partecipare alle sedute con potere consultorio, su invito del Consiglio, eventuali esperti per l’esame di argomenti specifici.

c)   Modalità delle votazioni - Il Consiglio vota a scrutinio palese. Il voto è segreto per le sole questioni che comportino un giudizio sulle singole persone e quando è richiesto dalla maggioranza. In caso di votazione per scrutinio segreto, la commissione scrutatrice è composta dal Presidente, dal segretario del Consiglio e da un consigliere.

d)   Validità delle sedute e delle del iberazioni - Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà + uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità si ridiscute il punto all’ordine del giorno.

 

Art. 10- REDAZIONI VERBALI

Il verbale delle sedute costituisce l'unico atto pubblico valido a documentare la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal Consiglio d’Istituto. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario steso su apposito registro a pagine numerate.

Il processo verbale deve dare fedele resoconto dell'andamento dei lavori svolti durante la seduta del consiglio e riportare i motivi principali delle discussioni e l'esito della votazione. Gli interventi e le dichiarazioni sono riportati integralmente a verbale quando gli interessati ne facciano espressa richiesta al presidente, purchè venga dettato, se trattasi di breve periodo, o sia fornito al segretario il testo scritto e sottoscritto dal componente.

I testi delle missive verranno concertati in sede consigliare, ovvero delegati con voto a maggioranza al presidente o ad alcuni membri del consiglio;

Nella redazione del verbale è necessario indicare l’orario di uscita e di nomativi dei Consiglieri che lasciano la seduta prima del termine dei lavori.

La numerazione dei verbali seguirà la vita del consiglio d’Istituto: il verbale del consiglio d’Istituto d’insediamento dei membri sarà il primo. L’ultimo sarà quello che precede le elezioni del successivo consiglio d’Istituto. La numerazione delle delibere seguirà il medesimo criterio.

 

Art. 11 - DEPOSITO RETTIFICHE E DISPOSIZIONI

Il verbale viene riletto ed approvato al termine di ogni seduta oppure nell’ambito della seduta successiva. Ogni volta che un componente lo richieda, si procede alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale egli richiede rettifiche. Ultimata la lettura delle parti richieste, se non vi sono osservazioni,il verbale viene sottoposto, con votazione, all'approvazione. Qualora un componente formuli la rettifica, senza entrare nel merito di quanto deliberato, indica esattamente i termini di quanto intende sia inserito a verbale. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta di rettifica si intende approvata. Se anche un solo componente si oppone alla proposta di rettifica, questa viene posta a votazione e si intende accolta quando abbia riportato la maggioranza dei votanti.

 

Art. 12 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Gli atti del Consiglio d’Istituto sono pubblicati all’albo; non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. La pubblicità è da intendersi riferita agli atti terminali deliberati dal Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di almeno 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto.

 

Art. 13 - APPROVAZIONE E MODIFICA

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 29/06/2010.

Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.